Sez. 2 - , Ordinanza n. 8197 del 27/04/2020 (Rv. 657642 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI | Preconfezionamento di pane precotto - Dubbio di illegittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.P.R. n. 502 del 1998 - Manifesta infondatezza - Rinvio pregiudiziale alla CGUE - Esclusione - Fondamento.
COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 l. n. 580 del 1967 e 1 d.P.R. n. 502 del 1998, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., nella parte in cui prescrivono l'obbligo di preconfezionamento per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, in quanto il preconfezionamento costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto. Né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in relazione al principio di libera circolazione delle merci, atteso che la CGUE ha dichiarato legittimo sul piano unionale l'obbligo di preconfezionamento del pane a cottura frazionata, purché esso sia applicato indistintamente ai prodotti nazionali come agli importati, e non rappresenti, quindi, un ostacolo all'importazione intracomunitaria.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41, Legge 04/07/1967 num. 580 art. 14, DPR 30/11/1998 num. 502 art. 1, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 267
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)