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Sez. 1, Sentenza n. 12182 del 01/12/1998 (Rv. 521287 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Decreto del Ministero del Tesoro intimante il pagamento della sanzione pecuniaria - Emanazione dopo il 5 dicembre 87 - Sentenza del Pretore relativa alla opposizione avverso detto decreto - Impugnazione - Mezzi - Ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 1998-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521287-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

In tema di pena pecuniaria per infrazioni valutarie, ove il decreto ministeriale che irroga la sanzione sia successivo al 5 dicembre 1987, data di entrata in vigore del d.P.R. 29 settembre 1987, n. 454 - poi trasfuso nel T.U. approvato con d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 - la sentenza relativa al giudizio di opposizione avanti al Pretore avverso il decreto summenzionato deve essere impugnata con ricorso per cassazione, atteso che la individuazione del giudice competente per l'impugnazione non può essere determinata secondo le regole ordinarie, dovendosi ritenere operante il rinvio, disposto dall'art. 31, comma sesto, del d.P.R. 29 settembre 1987 n. 454 trasfuso nell'art. 32, comma settimo, del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 relativo alla competenza oltre che del Pretore anche del giudice dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1987 num. 454 art. 32 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 43 CORTE COST., DPR 31/03/1988 num. 148 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)