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Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 06/11/1993 (Rv. 484206 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione) | Condizione posta nell'interesse esclusivo di una parte - Rinuncia della parte - Ammissibilità - Efficacia vincolante del contratto -
Stato
decisa il 1993-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484206-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione)

La parte nel cui esclusivo interesse è posta la condizione sospensiva può rinunciarvi anche dopo che è certo che essa non si avvererà, manifestando la sua volontà di avvalersi del contratto, che acquista, così, efficacia vincolante senza che l'altra parte vi si possa opporre.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)