Sez. 3, Sentenza n. 11001 del 06/11/1993 (Rv. 484206 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione) | Condizione posta nell'interesse esclusivo di una parte - Rinuncia della parte - Ammissibilità - Efficacia vincolante del contratto -
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione)
La parte nel cui esclusivo interesse è posta la condizione sospensiva può rinunciarvi anche dopo che è certo che essa non si avvererà, manifestando la sua volontà di avvalersi del contratto, che acquista, così, efficacia vincolante senza che l'altra parte vi si possa opporre.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)