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Sez. 2, Sentenza n. 14938 del 05/06/2008 (Rv. 603859 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE) | Condizione sospensiva convenuta nell'esclusivo interesse di promissario acquirente di bene immobile - Rinunzia - Ammissibilità - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603859-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE)

Il promissario acquirente di immobile oggetto di contratto preliminare di compravendita può rinunciare alla condizione sospensiva convenuta nel suo esclusivo interesse e detta rinuncia non deve necessariamente risultare da atto scritto, ma può essere desunta anche da "facta concludentia". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva implicitamente desunto, dalle conclusioni rassegnate nell'atto di appello dal promissario acquirente di un appezzamento di terreno, la rinuncia della medesima parte ad avvalersi della condizione sospensiva stipulata nel suo esclusivo interesse, avendo questi chiesto il trasferimento dell'immobile indipendentemente dalla verificazione dell'evento dedotto in condizione e cioè dell'acquisto da parte del promissario alienante di una particella di terreno di proprietà di una Comunità Montana al fine di adempiere all'assunto obbligo spostare il percorso di una strada vicinale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)