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Sez. L, Sentenza n. 5711 del 29/10/1982 (Rv. 423447 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. DEL 1967 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA COTONIERA, IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.*
Stato
decisa il 1982-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423447-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - IN GENERE - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. DEL 1967 PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA COTONIERA, IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.*

L'interpretazione dei contratti collettivi (di diritto comune) compiuta dal giudice del merito è censurabile in Sede di legittimità allorché tale giudice non abbia ricercato la volontà contrattuale nel rispetto dei canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile. (nella specie, la suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, osservando che questa, nell'interpretare l'art. 6 del C.C.n.L. del 1967 per i lavoratori dell'industria cotoniera, aveva equivocato tra la soppressione del sistema di frazionamento dell'anzianità e la soppressione del sistema della cosiddetta liquidazione a scaglioni, obliterando che la clausola contrattuale si riferiva soltanto alla prima, sicché da questo limitato ambito di operatività non potevano essere tratte conclusioni analoghe per la seconda). (V 2869/80, mass n 406615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)