Sez. U, Sentenza n. 1357 del 01/06/1964 (Rv. 301932 - 01)
CITTADINANZA - PERDITA - TRATTATO DI PACE TRA L'ITALIA E GLI ALLEATI - CESSIONE DI TERRITORIO ALLA REPUBBLICA IUGOSLAVA - OPZIONE PER LA CITTADINANZA ITALIANA - MANCANZA - EFFETTI.*
CITTADINANZA - PERDITA - TRATTATO DI PACE TRA L'ITALIA E GLI ALLEATI - CESSIONE DI TERRITORIO ALLA REPUBBLICA IUGOSLAVA - OPZIONE PER LA CITTADINANZA ITALIANA - MANCANZA - EFFETTI.*
Con la norma dell'art. 19 del trattato di pace stipulato a Parigi il 10 febbraio 1947 fra l' Italia e le potenze alleate e resa esecutiva in Italia con il d.l. 28 novembre 1947, n. 1430, integralmente recepita dalla legislazione della Repubblica jugoslava (art. 2 della legge 2 dicembre 1947, n. 2298), gli stati contraenti hanno inteso garantire ai cittadini di lingua italiana il rispetto della nazionalita e la libera scelta della cittadinanza, in quanto, consentendo loro di optare, entro i termini fissati, per la cittadinanza, hanno concesso ai medesimi il diritto di 'conservarè la propria cittadinanza sottraendosi, mediante la opposizione, alla perdita automatica di essa in dipendenza della cessione del territorio. Tale norma va, quindi, intesa nel senso che soltanto i cittadini di lingua non italiana, residenti nel territorio ceduto, perdono 'ipso iurè la cittadinanza italiana, mentre, per i cittadini di lingua italiana, la perdita della cittadinanza non e prevista come conseguenza immediata e inevitabile dell'entrata in vigore del trattato di pace, ma e subordinata alla condizione del mancato Esercizio, nei termini stabiliti, delle opzione per la conservazione della cittadinanza italiana. Il mancato Esercizio dell'opzione nel termine stabilito importa non gia il consolidamento in via definitiva dello 'status' di straniero, giammai acquisito in dipendenza del solo trasferimento territoriale, ma la sola decadenza dal diritto di optare e la perdita volontaria della cittadinanza italiana. Una volta manifestata la volonta di optare per la cittadinanza italiana, l'optante acquista (non riacquista) la cittadinanza iugoslava nel solo caso in cui la domanda di opzione sia stata definitivamente rigettata. (V. 754/63).*
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1947 num. 1430 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)