Sez. 1 - , Sentenza n. 22271 del 03/11/2016 (Rv. 642645 - 01)
CITTADINANZA - PERDITA E PRIVAZIONE | Diritto di opzione di cui agli artt. 17 bis e 17 ter l. n. 91 del 1992 - Legittimazione - Soggetti già cittadini italiani residenti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia - Sussistenza - Soggetti che hanno perso la cittadinanza acquisita a seguito dell'esercizio del previgente diritto di opzione - Esclusione.
CITTADINANZA - PERDITA E PRIVAZIONE
Gli artt. 17 bis e 17 ter della l. n. 91 del 1992 (introdotti dalla l. n. 124 del 2006) consentono ai soggetti già cittadini italiani (ed ai loro discendenti in linea retta), un tempo residenti nei territori ceduti alla ex Jugoslavia e che non avevano esercitato nei termini previsti dal Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 e dal Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, il previsto diritto di opzione, di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana mediante la presentazione di un'apposita istanza, corredata da documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del Trattato di Parigi (reso esecutivo con d.l.C.P.S. n. 1430 del 1947) e all'art. 3 del Trattato di Osimo (ratificato con l. n. 77 del 1973). Tale disciplina non trova, peraltro, applicazione nei confronti di coloro che, pur disponendo dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, avevano già acquistato la cittadinanza italiana in forza del positivo esercizio del previgente diritto di opzione, perdendola successivamente, in ragione del trasferimento in altro Paese straniero e dell'acquisto della cittadinanza di quello Stato.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1912 num. 555 art. 8 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 91 art. 17, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 17 bis, Legge 05/02/1992 num. 91 art. 17 ter, Legge 08/03/2006 num. 124, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 28/11/1947 num. 1430 CORTE COST., Legge 14/03/1973 num. 77, Tratt. Internaz. 10/02/1947 art. 19, Tratt. Internaz. 10/11/1975 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)