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Sez. 2, Sentenza n. 1077 del 30/01/1995 (Rv. 490097 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - IN GENERE | Eccezione ritualmente proposta nel giudizio di primo grado - Omessa pronuncia - Riproposizione dell'eccezione - Necessità - Mezzi.
Stato
decisa il 1995-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490097-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER VALORE - IN GENERE

Ove nel giudizio di primo grado la eccezione di incompetenza per valore del giudice adito sia stata ritualmente proposta ed il giudice abbia omesso di pronunciare su di essa, la parte ha un solo mezzo per evitare che sulla questione si formi una preclusione: quello di riproporre la questione espressamente, appunto perché l'iniziativa del giudice in tema di competenza per valore è limitata al primo grado. Ma, ogni questione al riguardo va proposta, con uno specifico mezzo di impugnazione principale o incidentale ovvero ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., soltanto dalla parte che ha sollevato l'eccezione in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)