Sez. 3, Sentenza n. 8238 del 29/04/1986 Ud. (dep. 12/08/1986) Rv. 173565 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - VALORE DELLE DISPONIBILITÀ VALUTARIE INFERIORE A CINQUE MILIONI - REATO DEPENALIZZATO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - VALORE DELLE DISPONIBILITÀ VALUTARIE INFERIORE A CINQUE MILIONI - REATO DEPENALIZZATO.*
La violazione di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 conv.In legge 30 aprile 1976, n. 159 sulle Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, nell'ipotesi in cui il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non superi cinque milioni, costituente figura autonoma di reato, essendo punita con la sola multa non costituisce più reato ma solo un illecito amministrativo, rientrando nella previsione generica di cui all'art. 32 comma primo legge 24 novembre 1981, n. 689 e non essendo esclusa dalla depenalizzazione ai sensi degli artt. 34 e 35 della stessa legge. (Conf mass n 162183; (Conf mass n 165824; (Conf mass n 160766).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 34, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)