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Sez. 3, Sentenza n. 508 del 11/10/1983 Ud. (dep. 19/01/1984) Rv. 162183 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - VALORE DEI BENI INFERIORE A CINQUE MILIONI - FIGURA AUTONOMA DI REATO - È DEPENALIZZATA.*
Stato
decisa il 1983-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162183-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - VALORE DEI BENI INFERIORE A CINQUE MILIONI - FIGURA AUTONOMA DI REATO - È DEPENALIZZATA.*

La violazione di cui all'art. 1 d.l. 4 marzo 1976 n. 31 conv. In legge 30 aprile 1976, n. 159 sulle Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, nell'ipotesi in cui il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non supera cinque milioni, costituente figura autonoma di reato, essendo punita con la sola multa, non costituisce più reato ma solo un illecito amministrativo, rientrando nella previsione generale di cui all'art. 32, comma primo, legge, 29 novembre 1981, n. 689 e non essendo esclusa dalla depenalizzazione ai sensi degli artt. 34 e 35 della stessa legge.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)