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Sez. 3, Sentenza n. 16113 del 22/12/2000 (Rv. 542860 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Revocabilità delle ordinanze istruttorie - Conseguenze - In tema di riconsiderazione della rilevanza di una prova testimoniale già ammessa ed espletata.
Stato
decisa il 2000-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542860-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ

La naturale revocabilità, anche implicita, delle ordinanze istruttorie, consente al giudice in sede di valutazione delle prove, ai fini del giudizio, di considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)