Sez. 3, Sentenza n. 16113 del 22/12/2000 (Rv. 542860 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Revocabilità delle ordinanze istruttorie - Conseguenze - In tema di riconsiderazione della rilevanza di una prova testimoniale già ammessa ed espletata.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ
La naturale revocabilità, anche implicita, delle ordinanze istruttorie, consente al giudice in sede di valutazione delle prove, ai fini del giudizio, di considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)