diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1263 del 18/02/1983 (Rv. 426044 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ - EFFICACIA DEL TUTTO PROVVISORIA - EFFETTO PRECLUSIVO PER IL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426044-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ - EFFICACIA DEL TUTTO PROVVISORIA - EFFETTO PRECLUSIVO PER IL GIUDICE DEL MERITO - ESCLUSIONE.*

Le ordinanze emesse nel corso del giudizio, oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito, pur in presenza di tali ordinanze (nella specie, ammissive di consulenze tecniche), può fondare il proprio convincimento su motivi sopravvenuti.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)