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Sez. L, Sentenza n. 6296 del 27/10/1986 (Rv. 448532 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - RINVIO DI UFFICIO AD ALTRA DATA - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI.*
Stato
decisa il 1986-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448532-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - RINVIO DI UFFICIO AD ALTRA DATA - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI.*

Nel rito del lavoro, ove l'udienza di discussione della causa fissata col decreto in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (notificato dal ricorrente al convenuto unitamente al decreto medesimo), sia stata d'ufficio rinviata ad altra data, il provvedimento di rinvio dev'essere comunicato a cura del cancelliere alle parti, a norma dell'art. 82 disp. Att. Cod. proc. civ., essendo ravvisabile nella prima udienza di trattazione di cui all'art. 183 cod. proc. civ. l'omologo dell'udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. proc. civ.; pertanto, il provvedimento di rinvio non comunicato ad una delle parti, la quale non abbia potuto comparire alla nuova udienza di discussione, è nullo a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità (art. 159 cod. proc. civ.) degli Atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza, nullità che il giudice di appello - dinanzi a cui sia fatta valere con l'apposita impugnativa - deve rilevare senza rimettere la causa al primo giudice e, ammettendo la parte ad esercitare tutte le attività processuali che le erano state precluse in dipendenza dell'anzidetta violazione del principio del contraddittorio, decidere quindi la controversia nel merito. (V 5505/78, mass n 395288).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)