Sez. L, Sentenza n. 12360 del 22/08/2003 (Rv. 566175 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE | Udienza - Rinvio d'ufficio - Udienza diversa da quella immediatamente successiva secondo le tabelle dell'ufficio - Omessa comunicazione alle parti ex art. 136 e 170 cod. proc. civ. - Nullità degli atti successivi e della sentenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - SENTENZE
Anche nei procedimenti che si svolgono dinanzi a giudici singoli (nella specie, pretore in funzione di giudice del lavoro, anteriormente alla soppressione dell'ufficio pretorile ex D.Lgs. n. 51 del 1998), il provvedimento di rinvio dell'udienza di trattazione (o di discussione) ad un'udienza non immediatamente successiva deve essere comunicato alle parti ai sensi degli art. 136 e 170 cod. proc. civ., non trovando applicazione, in tale ipotesi, il meccanismo dello "slittamento" previsto dall'art. 57 disp. att. dello stesso codice e dovendo contemperarsi il principio della libertà delle forme con la regola del contraddittorio (attuativa del principio costituzionale di difesa in giudizio), la quale esige la certezza che le parti siano a conoscenza dello svolgimento di ogni fase del processo; pertanto, l'omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di rinvio, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per l'inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, con conseguente nullità degli atti successivi che ne dipendono e della stessa sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 54, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 54, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)