diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2940 del 18/10/1971 (Rv. 354194 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354194-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE PREVIDENZIALI - INAPPLICABILITA.*

Secondo l'art 3 della legge 14 luglio 1965, n 818, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle cause indicate dall'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12, tra le quali sono comprese le cause in materia di previdenza obbligatoria. (Conf 3304'69, mass n 343339).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)