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Sez. 2, Sentenza n. 8383 del 03/08/1999 (Rv. 529178 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art.9 D.M. 2 Aprile 1968, n.1404 - Previsione di una distanza minima di dieci metri - Carattere tassativo e inderogabile - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529178-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Il D.M. n. 1444 del 1968, che, in applicazione dell'art.41 quinquies della legge urbanistica, come modificato dall'art. 17 della cosiddetta legge ponte, detta i limiti di densità, altezza, distanza tra i fabbricati, pone all'art. 9, secondo comma, una prescrizione tassativa ed inderogabile, e cioè che negli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona "A" debba essere rispettata in tutti i casi una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell'edificio preesistente, o che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all'altra.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/04/1968 num. 1404 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)