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Sez. 2, Sentenza n. 9207 del 28/08/1991 (Rv. 473678 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere | Art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1404 - Previsione di distanza minima di 10 metri - Applicabilità a costruzioni con pareti fronteggiantesi delle quali anche una sola finestrata.
Stato
decisa il 1991-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473678-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - In genere

L'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1404 in materia di distanze fra fabbricati va interpretato nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente per l'applicazione di tale distanza che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1404 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)