Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 967 del 1988
Massime (1)
Massima n. 12851
- Regioni a statuto speciale
- Regione friuli- venezia giulia
- Previdenza e assistenza
- Personale collocato a riposo
- Commisurazione del trattamento economico a quello dei dipendenti in servizio
- Revoca della legge impugnata
- Questione di legittimità costituzionale
- Cessazione della materia del contendere.
- L. r. friuli-venezia giulia 29 luglio 1987.
- Cost., artt. 3 e 97.
Leggi la massima
È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 25 febbraio 1987, che prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale collocato a riposo con quello previsto per il personale in servizio, essendo stata la legge 'de qua' revocata dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata dal Consiglio regionale il 29 luglio 1987.
Norme impugnate
- legge regionale Friuli-Venezia Giulia 29 luglio 1987
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia (n. 326-bis), riapprovata il 25 febbraio 1987, avente per oggetto: "Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'11 marzo 1987, depositato in cancelleria il 20 marzo successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1987;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Con ricorso notificato l'11 marzo 1987 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 326-bis, riapprovata il 25 febbraio 1987, dal titolo "Norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza".
La legge in questione prevede l'adeguamento del trattamento economico del personale collocato a riposo con quello previsto per il personale in servizio (L.R. 19 ottobre 1984 n. 49), determinando gli aumenti da applicare e indicando le relative modalità, le quali sono diverse a seconda della data del collocamento a riposo.
Secondo il ricorrente, la materia disciplinata dalla legge impugnata non rientrerebbe, innanzitutto, fra quelle di competenza regionale. In secondo luogo sarebbero comunque violati i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità e buona amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., poiché la legge impugnata configurerebbe una situazione di privilegio per il personale in quiescenza della Regione Friuli-Venezia Giulia rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti cessati dal servizio.
La Regione Friuli-Venezia Giulia non si è costituita.
La legge impugnata è stata revocata dalla legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 416, approvata dal Consiglio regionale il 29 luglio 1987, vistata dal Governo con telegramma del 28 agosto successivo ma non pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, dal titolo "Revoca della legge regionale relativa a norme di revisione contrattuale del trattamento economico del personale in quiescenza". Conseguentemente (v., da ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve dichiararsi cessata la materia del contendere del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 ottobre 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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