Sez. L, Sentenza n. 4083 del 21/03/2002 (Rv. 553188 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Violazione dell'obbligo di diligenza - Conseguente domanda di risarcimento dei danni proposta dal datore di lavoro - Previsione contrattuale di preventiva adozione di un provvedimento disciplinare - Legittimità - Fattispecie relativa al c.c.n.l. degli autotrasportatori.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE
Con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, deve ritenersi legittima la clausola collettiva che subordini la possibilità del datore di lavoro di proporre l'azione risarcitoria alla preventiva adozione di un provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore inadempiente (fattispecie relativa alla previsione contenuta nell'art. 31 del c.c.n.l. del settore autotrasporti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)