Sez. L, Sentenza n. 950 del 03/02/1999 (Rv. 522930 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE | Violazione dell'obbligo di diligenza - Conseguente domanda di risarcimento dei danni proposta dal datore di lavoro - Onere della preventiva contestazione dell'addebito ex art. 7 statuto dei lavoratori - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE
Con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal datore di lavoro non è condizionata alla preventiva contestazione dell'addebito secondo la norma dell'art. 7 della legge n. 300/70, che riguarda esclusivamente la responsabilità disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2104, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)