Sez. 2, Sentenza n. 3991 del 25/06/1980 (Rv. 407894 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - COMPRATORE CONVENUTO PER LA ESECUZIONE - DIRITTO ALLA GARANZIA PER I VIZI - PERSISTENZA ANCHE DOPO L'ANNO DALLA CONSEGNA - CONDIZIONI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - COMPRATORE CONVENUTO PER LA ESECUZIONE - DIRITTO ALLA GARANZIA PER I VIZI - PERSISTENZA ANCHE DOPO L'ANNO DALLA CONSEGNA - CONDIZIONI.*
Il compratore convenuto per l'esecuzione del contratto puo far valere il diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, anche dopo l'anno dalla consegna di essa, purche il vizio sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e nell'anno dalla consegna e, se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato, anche in difetto di tempestiva denuncia. Tale riconoscimento dell'esistenza del vizio, previsto dall'art 1495, secondo comma, cod civ non integra un'applicazione del principio per il quale, in materia di diritti disponibili, la decadenza e impedita anche dal riconoscimento proveniente dalla persona contro cui il diritto e esercitabile (art 2966 cod civ), poiche il venditore puo limitarsi a riconoscere il vizio e non anche il diritto del compratore alla garanzia, diritto che puo anche mancare come quando il vizio sia facilmente riconoscibile (art 1491 cod civ) o non presenti la gravita richiesta dall'art 1490 cod civ ovvero la garanzia sia stata esclusa contrattualmente (nei limiti in cui tale esclusione puo avere effetto: art 1490, secondo comma cod civ). conseguentemente al compratore non e precluso di provare anche con testimoni il riconoscimento dell'esistenza del vizio da parte del venditore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)