Sez. 5, Sentenza n. 23796 del 04/05/2004 Ud. (dep. 24/05/2004) Rv. 228906 - 01
REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO | Configurabilità - Declaratoria di fallimento - Necessità - Esclusione - Riflessi sull'individuazione del momento consumativo.
REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO
La differenza tra la ipotesi di bancarotta post-fallimentare disciplinata dall'art. 216 comma secondo legge n. 267 del 1942 e quella di ricorso abusivo al credito prevista dall'art. 218 della stessa legge sta nel fatto che con il primo reato vengono sanzionati i comportamenti distrattivi propri della bancarotta patrimoniale compiuti dall'imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento; con il secondo, è punito il ricorso al credito da parte dell'imprenditore non ancora fallito che, a tal fine, dissimuli lo stato di dissesto. Il reato di ricorso abusivo al credito richiede che il soggetto al quale esso viene addebitato sia, successivamente, dichiarato fallito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 218 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 218 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)