Sez. 1, Sentenza n. 4021 del 09/06/1997 Cc. (dep. 22/07/1997) Rv. 208331 - 01
REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO | Configurabilità - Declaratoria di fallimento - Necessità - Esclusione - Riflessi sull'individuazione del momento consumativo.
REATI FALLIMENTARI - RICORSO ABUSIVO AL CREDITO
Il reato di ricorso abusivo al credito, previsto dall'art. 218 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, non richiede, per la sua configurabilità, che il soggetto al quale esso viene addebitato sia dichiarato fallito; ragione per cui il momento consumativo di detto reato è individuabile in quello nel quale il credito viene ottenuto e non in quello dell'eventuale declaratoria di fallimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 218 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)