Sez. 3, Sentenza n. 3447 del 08/06/1985 (Rv. 441101 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - EFFETTI - - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE - PREVIA EMISSIONE DEL DECRETO EX ART. 586 COD. PROC. CIV. - MANCANZA DI TALE DECRETO O NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DI ESSO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERI DEL DEBITORE - RIVENDICAZIONE DEL BENE NEI CONFRONTI DELLO AGGIUDICATARIO - AMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - ORDINANZA DI AGGIUDICAZIONE - EFFETTI - - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE - PREVIA EMISSIONE DEL DECRETO EX ART. 586 COD. PROC. CIV. - MANCANZA DI TALE DECRETO O NULLITÀ ASSOLUTA ED INSANABILE DI ESSO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERI DEL DEBITORE - RIVENDICAZIONE DEL BENE NEI CONFRONTI DELLO AGGIUDICATARIO - AMMISSIBILITÀ.*
Nel processo esecutivo per espropriazione forzata immobiliare, la ordinanza di aggiudicazione, resa in esito alla vendita con incanto, non determina il trasferimento del diritto di proprietà sul bene pignorato in favore dell'aggiudicatario, rendendosi a tal fine necessaria l'emissione del decreto contemplato dall'art. 586 cod. proc. civ.. pertanto, quando tale decreto manchi, ovvero sia affetto da vizi che non ne comportino soltanto nullità (deducibile con opposizione agli Atti esecutivi), bensì giuridica inesistenza, come nel caso di difetto della sottoscrizione del giudice (requisito essenziale, il quale non può trovare equipollente nella firma del cancelliere), deve riconoscersi al debitore, tuttora proprietario dell'immobile, la facoltà di proporre domanda di rivendicazione nei confronti dell'aggiudicatario che di quel bene ha il possesso senza titolo. Questo principio non resta escluso dal fatto che il processo esecutivo sia ancora in corso, ancorché in stato di quiescenza, trattandosi di circostanza che non interferisce sulla legittimazione del debitore alla suddetta rivendicazione, e che può spiegare rilievo solo al diverso fine di un'eventuale riattivazione del processo stesso su iniziativa dell'aggiudicatario (ove ancora consentita), per ottenere un provvedimento "ex" art. 586 cod. proc. civ. che produca a suo favore il trasferimento del bene.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)