Sez. 3, Sentenza n. 2024 del 01/03/1994 (Rv. 485513 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere | Difetto dello "ius postulandi" o della rappresentanza o della capacità di agire - Nullità insanabili - Configurabilità - Deducibilità - Termine - Regola della propagazione delle nullità processuali - Inapplicabilità.
Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere
L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.) si risolve in una contestazione relativa a singoli atti che la legge considera indipendenti, alla quale, pertanto, è estranea la regola della propagazione delle nullità processuali indicata dall'art. 159 cod. proc. civ.. Tale principio vale anche per le cosidette nullità insanabili - quali quelle attinenti al difetto dello "ius postulandi" o al difetto della rappresentanza o della capacità di agire - che debbono anch'esse esser fatte valere nel termine fissato dalla norma sopra indicata, atteso che la finalità del processo esecutivo di giungere ad una sollecita chiusura della fase espropriativa non tollera che il processo possa trovarsi in una situazione di perenne incertezza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)