Sez. 2, Sentenza n. 1473 del 18/05/1971 (Rv. 351779 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - IN GENERE - NOZIONE - FINESTRA MUNITA DI INFERRIATA CON MAGLIE CHE NON CONSENTANO DI SPORGERE IL CAPO - FINESTRA PROSPETTICA - ESCLUSIONE.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - VEDUTA - IN GENERE - NOZIONE - FINESTRA MUNITA DI INFERRIATA CON MAGLIE CHE NON CONSENTANO DI SPORGERE IL CAPO - FINESTRA PROSPETTICA - ESCLUSIONE.*
Le finestre aperte sul fondo del vicino in tanto possono considerarsi di veduta o prospetto in quanto consentano, senza l'uso di mezzi anormali, non solo una comoda inspectio ma anche una comoda prospectio in quanto, cioe, abbiano come normale destinazione quella di consentire che si guardi o ci si affacci sull'altrui fondo. Ne consegue che l'esistenza di un'inferriata, le cui maglie non consentano di sporgere il capo e di prospicere in alienum costituisce un indice sufficiente per escludere che l'apertura sia una finestra prospettica e per farla considerare una finestra lucifera, anche se non abbia i requisiti legali prescritti per le luci (art 902 cod civ), non potendo l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art 901 cod civ, valere a trasformare in finestra di veduta una luce irregolare. (V 229'69, mass n 338185' 1862'68, mass n 333823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 902, Cod. Civ. art. 901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)