Sez. 2, Sentenza n. 16083 del 29/07/2005 (Rv. 583340 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA | Accertamento - Ricostruzione della volontà del testatore - Soddisfazione del diritto del legittimario senza chiamata all'eredità - Indagine di fatto - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA
Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto, in forza di un accertamento che, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)