Sez. 2, Sentenza n. 2809 del 05/04/1990 (Rv. 466426 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI DI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA - RIFIUTO DEL LEGITTIMARIO - MANCANZA - PARTECIPAZIONE ALLA COMUNIONE EREDITARIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI DI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA - RIFIUTO DEL LEGITTIMARIO - MANCANZA - PARTECIPAZIONE ALLA COMUNIONE EREDITARIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'attribuzione di un legato in sostituzione di legittima è un modo concesso al testatore di soddisfare le ragioni del legittimario senza chiamarlo all'eredità, essendo poi commesso all'onorato scegliere tra il conseguimento del legato, con la perdita del diritto a chiedere un supplemento nel caso in cui il suo valore sia inferiore a quello della legittima, o la rinuncia al legato e la richiesta della legittima. Ne deriva che il riservatario, se non rifiuta il legato in sostituzione di legittima, non entra a far parte della comunione ereditaria e conseguentemente, non potendo invocare alcun istituto proprio della divisione dei beni ereditari, rispetto ai quali difetta di legittimazione, ha diritto al legato e così al valore monetario dello stesso - ove ne sia prevista la liquidazione del de cuius - all'apertura della successione e non a quello della relativa domanda giudiziale. (V 1311/84, mass n 433434; (V 2586/75, mass n 376533; (V 2604/72, mass n 360149).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)