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Sez. 1, Sentenza n. 2 del 04/01/1985 Cc. (dep. 07/02/1985) Rv. 167761 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE A PERSONA SOTTOPOSTA A CUSTODIA CAUTELARE - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-01-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167761-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICAZIONE A PERSONA SOTTOPOSTA A CUSTODIA CAUTELARE - POSSIBILITÀ.*

L'autonomia e la differenza di contenuto, di funzione e di struttura tra custodia preventiva (oggi denominata cautelare) e misura di prevenzione importa che la prima non costituisca impedimento alla comunicazione della seconda, anche perché il detenuto può essere scarcerato o assolto nel giudizio in corso al tempo dell'imposizione della misura, cosicché questa può avere concreta e immediata esecuzione dopo la liberazione del soggetto. (Conf mass n 166231; (Conf mass n 123644; (Conf mass n 121956).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)