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Sez. 1, Ordinanza n. 355 del 14/03/1972 Cc. (dep. 30/09/1972) Rv. 121956 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PERSONA SOTTOPOSTA A CUSTODIA PREVENTIVA - APPLICABILITA DELLA MISURA DI PREVENZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121956-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - PERSONA SOTTOPOSTA A CUSTODIA PREVENTIVA - APPLICABILITA DELLA MISURA DI PREVENZIONE.*

La carcerazione preventiva non costituisce ostacolo all'applicazione di una misura di prevenzione sia perche lo stato di detenzione puo venire a cessare da un momento all'altro(scarcerazione, liberta provvisoria), sia perche il detenuto potra essere assolto nel giudizio in corso al tempo della imposizione della misura di prevenzione, sicche questa puo avere immediata e concreta esecuzione.*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)