Sez. 1, Sentenza n. 3064 del 08/02/2013 (Rv. 625106 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Ritardo nei pagamenti - Interessi dovuti all'appaltatore - Patti contrari - Nullità - Disciplina ex art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 - Estensione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
L'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, secondo cui sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, riguarda non solo le pattuizioni che pongono a carico di quest'ultimo l'osservanza di particolari modalità o di termini dilatori per far valere la propria pretesa creditoria, ma anche quelle che, più radicalmente, comportano la rinuncia preventiva ad ogni ristoro per i ritardi nei pagamenti dovuti, ancorchè l'appalto nel quale la clausola è inserita sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore di detta legge.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)