Sez. 3, Sentenza n. 9747 del 10/05/2005 (Rv. 581645 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Ritardo nei pagamenti - Interessi dovuti all'appaltatore - Patti contrari - Nullità - Disciplina ex art. 4 della legge n. 741 del 1981 - Estensione - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE
L'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, secondo cui sono nulli i patti in contrario o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, non opera solo riguardo alle pattuizioni che pongono a carico dell'appaltatore l'osservanza di particolari modalità o di termini dilatori per far valere la propria pretesa creditoria ma anche relativamente a quelle che, più radicalmente, comportano la rinuncia preventiva ad ogni ristoro per i ritardi nei pagamenti dovuti, ancorchè l'appalto nel quale la clausola è inserita sia stato stipulato prima dell'entrata in vigore di detta legge. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della clausola di deroga alla disciplina degli interessi sui ritardi relativamente a contratto stipulato nel 1980 per il quale l'impresa ricorrente aveva maturato il diritto alla revisione prezzi nel 1985 e 1986, cui avevano fatto seguito pagamenti nel 1987 e 1989).
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)