Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 04/08/1972 (Rv. 360165 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ESCLUSIONE PER IL LICENZIAMENTO PER COLPA O PER LE DIMISSIONI - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - NORMATIVA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CADUCAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - ESCLUSIONE PER IL LICENZIAMENTO PER COLPA O PER LE DIMISSIONI - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - NORMATIVA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - CADUCAZIONE.*
Dopo la dichiarazione di incostituzionalita del primo comma dell'art 2120 cod civ (sentenza 27 giugno 1968 n 76 della Corte costituzionale), anche il secondo comma deve ritenersi caducato, non essendo piu possibile, in Sede di contrattazione collettiva, un riconoscimento principale dei diritti denegati dal comma dichiarato incostituzionale dovendo essi essere riconosciuti al lavoratore nella loro interezza. (Conf 1843'69, mass n 340957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)