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Sez. 1, Sentenza n. 12664 del 30/05/1977 Ud. (dep. 07/10/1977) Rv. 137053 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PRESUPPOSTO GIUSTIFICATIVO - STATO D'IRA - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AD ALTRI STATI PSICOLOGICI.*
Stato
decisa il 1977-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137053-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PRESUPPOSTO GIUSTIFICATIVO - STATO D'IRA - NOZIONE - DIFFERENZE RISPETTO AD ALTRI STATI PSICOLOGICI.*

Il presupposto fondamentale dell'attenuante della provocazione e che l'Azione sia commessa in stato d'ira, ossia in uno stato di eccitazione, che non ha nulla a che vedere con le situazioni psicologiche dell'odio o del risentimento, le quali, subentrando alla originaria emozione, fanno nascere, attraverso il calcolo o la riflessione, il desiderio della vendetta.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)