Sez. 1, Sentenza n. 10696 del 13/04/1982 Ud. (dep. 12/11/1982) Rv. 156064 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PRESUPPOSTI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PRESUPPOSTI.*
Lo stato d'ira richiesto dall'art. 62 n. 2 cod. pen. quale elemento di natura soggettiva per la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione, deve concretizzarsi in un impulso emotivo incontenibile che comporta la perdita, da parte dell'agente, del controllo delle proprie azioni per il mancato funzionamento dei freni inibitori, determinato dal fatto ingiusto altrui. Pertanto non ricorrono gli estremi della predetta attenuante quando lo stato d'ira sussistente inizialmente si trasformi in risentimento e in conseguente desiderio di vendetta. (Conf mass n 154820, e massime ivi citate; (Conf mass n 154815; (Conf mass n 154003; (Conf mass n 144302; (Conf mass n 152833; (Conf mass n 137053; (Conf mass n 131340).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)