Sez. 1, Sentenza n. 7017 del 28/03/2006 (Rv. 590904 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Termine per l'adozione del relativo provvedimento ex art. 218 cod. strad. - Natura perentoria - Sussistenza - Scadenza in giorno festivo - Proroga al primo giorno feriale successivo.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Nella disciplina posta dall'art. 218 cod. str. in tema di sospensione della patente di guida, il termine, perentorio (v. Corte cost., sent. n.276 del 1998), di venti giorni dall'accertamento della violazione che dà luogo a detta sospensione, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, è prorogato, in caso di scadenza in un giorno festivo, al primo giorno feriale successivo.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)