Sez. 1, Sentenza n. 5873 del 24/03/2004 (Rv. 571473 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Termine per l'adozione del relativo provvedimento ex art. 218 cod. str. - Natura perentoria - Sussistenza - Violazione del diverso limite di cinque giorni per la trasmissione al Prefetto del verbale di accertamento - Rilevanza - Esclusione - Condizione - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Nella disciplina posta dall'art. 218 cod. str. in tema di sospensione della patente di guida, solo il termine di venti giorni dall'accertamento della violazione che dà luogo alla sospensione della patente, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, ha carattere perentorio (v. Corte cost. sent. n. 276 del 1998), mentre è del tutto privo di autonoma rilevanza il termine di cinque giorni entro il quale l'organo che abbia provveduto all'accertamento della violazione deve trasmettere al Prefetto la patente di guida unitamente al verbale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto irrilevante la violazione del termine di cinque giorni per la trasmissione al Prefetto del verbale, in quanto il provvedimento di sospensione era stato adottato entro i venti giorni dall'accertamento della violazione).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)