Sez. 3, Sentenza n. 1494 del 22/05/1973 (Rv. 364249 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - AZIONE GENERALE DI ADEMPIMENTO - INCOMPATIBILITA - INSUSSISTENZA - RICHIESTA DI CONDANNA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SUFFICIENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - AZIONE GENERALE DI ADEMPIMENTO - INCOMPATIBILITA - INSUSSISTENZA - RICHIESTA DI CONDANNA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SUFFICIENZA.*
Nessuna incompatibilita sussiste fra l'Azione generale di adempimento prevista dall'art 1453 cod civ e l'Azione diretta ad ottenere l'adempimento specifico dell'Obbligo a contrarre prevista dall'art 2932 cod civ, il quale piu che sancire una norma di carattere speciale rispetto alla prima appare diretto, nel caso di stipula di un contratto preliminare, a predisporre una maggiore tutela in favore del contraente adempiente; questi, pertanto, ben puo limitarsi a chiedere la condanna dell'altra parte a stipulare il contratto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)