Sez. U - , Sentenza n. 20684 del 09/08/2018 (Rv. 650274 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Azienda speciale di ente pubblico territoriale - Contratti stipulati - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA
In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)