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Sez. 3 - , Ordinanza n. 38321 del 03/12/2021 (Rv. 663302 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Consorzio di sviluppo industriale - Contratti stipulati - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663302-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

Poiché i consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici in ragione della natura imprenditoriale della attività svolta nel settore privato agli stessi non è applicabile la normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 per la Pubblica Amministrazione sicché per la stipula dei loro contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam" ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.

Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1350, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)