Sez. 1, Sentenza n. 5592 del 25/06/1987 (Rv. 454059 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - ADOZIONE IN FAVORE DEL CONIUGE DI UNO DEI GENITORI NATURALI DISPOSTA DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DETTO PROVVEDIMENTO EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - ADOZIONE IN FAVORE DEL CONIUGE DI UNO DEI GENITORI NATURALI DISPOSTA DALLA CORTE DI APPELLO IN SEDE DI RECLAMO - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO DETTO PROVVEDIMENTO EX ART. 111 COST. - AMMISSIBILITÀ.*
Il decreto, con il quale la Corte d'appello, Sezione per i minorenni, in Sede di reclamo, disponga l'adozione di un minore "in casi particolari", come quello dell'adozione in favore del coniuge di uno dei genitori naturali (art. 44 lett. B della legge 4 maggio 1983 n. 184), può essere denunciato con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento non altrimenti impugnabile e di contenuto decisorio, il quale incide con autorità di giudicato sia pure "rebus sic stantibus", sulle posizioni soggettive del minore e degli altri interessati, restando modificabile solo per circostanze sopravvenute (artt. 51-54 della citata legge) e non anche per un riesame di quelle originariamente valutate (come invece il provvedimento che rifiuti l'adozione). (V 6220/86, mass n 448480).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 51, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 54, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)