diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2934 del 20/03/1998 (Rv. 513763 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decreti della Corte di Appello in tema di decadenza e reintegrazione nella potestà genitoriale, di affidamento della prole, ovvero emessi ai sensi dell'art. 333 cod. civ. - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513763-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Le statuizioni della Corte di appello in tema di decadenza o reintegrazione nella potestà genitoriale, di affidamento della prole, ovvero emesse, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., nel quadro degli atti "innominati" incidenti sull'esercizio della potestà dei genitori, non sono assistite dall'autorità della cosa giudicata sostanziale, risultando, per converso, caratterizzati dalla meno intensa efficacia propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, non risolutivi, nella specie, di alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, ma funzionali alla sola tutela interinale del minore(e, pertanto, soggetti a modifica o revoca da parte del giudice che li abbia emessi). Ne consegue che gli eventuali vizi del provvedimento impugnato (pur se, in concreto, sussistenti), non essendo idonei a produrre effetti irreparabili (ben potendosi ben adottare, in seguito, altra decisione, immune dagli errori denunciati), non possono essere legittimamente denunciati con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)