Sez. 1, Ordinanza n. 20794 del 23/07/2025 (Rv. 675426-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Regime del trattenimento dello straniero - Dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 133 del 2023 - Prolungamento di ulteriori 3 mesi - Successive proroghe - Condizioni.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un CPR, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 133 del 2023, lo scrutinio che il giudice del merito è chiamato a operare in caso di proroga successiva alla prima ha natura bifasica e verte, in primo luogo, sull'accertamento dell'insieme delle attività che devono essere svolte al fine di ottenere l'identificazione dello straniero e l'acquisizione della documentazione necessaria per il rimpatrio, impiegando tutti gli strumenti concretamente disponibili e adeguati al caso specifico; in secondo luogo, e solo ove accertato il positivo esperimento di ogni ragionevole sforzo, sulla oggettiva difficoltà nell'ottenimento della documentazione ovvero sulla mancanza di collaborazione da parte del trattenuto, secondo un principio di proporzionalità dinamica, per cui l'ulteriore protrarsi della condizione di restrizione della libertà personale può ritenersi giustificato solo nella misura in cui sia stata posta in essere un'attività volta a integrare efficacemente il presupposto primario della diligenza nell'identificazione dello straniero.
Decreto Legge 05/10/2023 num. 133 art. 5, Legge 01/12/2023 num. 176, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)