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Sez. 1, Ordinanza n. 11395 del 30/04/2025 (Rv. 674498-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Trattenimento dello straniero presso il CPR - Prima proroga e proroghe successive - Valutazione del giudice - Differenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674498-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, il giudice è tenuto ad un giudizio di congruità da rapportare, nel caso della prima proroga, alla gravità delle difficoltà incontrate per la preparazione del rimpatrio e, nel caso delle proroghe successive, ad un attività già diligentemente espletata, ma non portata a termine per fatto non imputabile all'Amministrazione bensì a terzi, con un accertamento necessariamente più rigoroso sulla necessità del trattenimento, in considerazione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso. (Fattispecie relativa alla richiesta di prima proroga chiesta dall'Amministrazione, in ragione della necessità di attendere il rilascio del lasciapassare e la disponibilità di un vettore per il rimpatrio del cittadino straniero trattenuto).

Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Decreto Legge 05/10/2023 num. 133, Legge 01/12/2023 num. 176, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)