Sez. 3, Sentenza n. 2017 del 15/07/2003 Ud. (dep. 22/01/2004) Rv. 227390 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Investigazioni difensive - Documentazione delle dichiarazioni - Avvertimenti al dichiarante ex art. 391 bis cod. proc. pen. - Attestazione da parte del difensore - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In sede di investigazioni difensive, gli avvertimenti che il difensore deve rivolgere al soggetto dichiarante, ai sensi dell'art. 391 bis, comma terzo, cod. proc. pen. a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni, debbono essere specificamente verbalizzati, mentre non può essere ritenuta sufficiente la semplice attestazione in merito effettuata dal difensore ex art. 391 ter, comma primo lett. c), atteso che non sussistono ragioni per differenziare l'attività del difensore da quella analoga posta in essere dal giudice o dal P.M.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)