Sez. F, Sentenza n. 34554 del 25/07/2003 Cc. (dep. 20/08/2003) Rv. 228394 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Investigazioni difensive - Avvertimenti al dichiarante ex art. 391-bis, comma terzo, cod.proc.pen. - Documentazione - Mera attestazione del difensore d'aver effettuato gli avvertimenti prescritti dalla norma - Sufficienza - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
In tema di dichiarazioni ed informazioni raccolte dal difensore, l'avvenuta effettuazione degli avvisi che devono a pena di inutilizzabilità essere rivolti al dichiarante va documentata in modo analitico, e non è dunque sufficiente che il difensore, nella relazione predisposta a mente dell'art. 391-ter del codice di rito, dia genericamente atto d'aver rivolto all'interessato gli avvertimenti indicati al terzo comma dell'art. 391-bis cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha rilevato che la verbalizzazione analitica è richiesta per l'attività del P.M. e del giudice, e che non vi sarebbe ragione di differenziare il regime di documentazione degli atti difensivi, posto che la legge assegna loro la stessa rilevanza processuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 ter CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)