Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 14/07/1987 (Rv. 454461 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - TERZO ESTRANEO AL RAPPORTO CONTRATTUALE - CONSEGUIMENTO DAL DEBITORE, IN TUTTO O IN PARTE, DELLA PRESTAZIONE SOTTRAENDOLA AL CREDITORE - ILLECITO AQUILIANO - CONFIGURABILITÀ - PRETESA RISARCITORIA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - TERZO ESTRANEO AL RAPPORTO CONTRATTUALE - CONSEGUIMENTO DAL DEBITORE, IN TUTTO O IN PARTE, DELLA PRESTAZIONE SOTTRAENDOLA AL CREDITORE - ILLECITO AQUILIANO - CONFIGURABILITÀ - PRETESA RISARCITORIA DEL CREDITORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Il comportamento doloso o colposo, con il quale il terzo riesca a conseguire dal debitore, in tutto od in parte, la prestazione, sottraendola al creditore, è qualificabile come illecito aquiliano lesivo del diritto di credito, e, quindi, può giustificare una pretesa risarcitoria del creditore medesimo nei confronti di detto terzo, nei limiti in cui quella indebita percezione sia idonea ad estinguere o comunque a pregiudicare il credito (ad esempio, in relazione all'efficacia liberatoria del pagamento del debitore, alla sopravvenuta insolvenza di quest'ultimo, al maturarsi della prescrizione per il mancato Esercizio del diritto ascrivibile all'illecito). (V 6160/83, mass n 430950).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)