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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21676 del 23/10/2015 (Rv. 636848 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Iscrizione diretta nei ruoli ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1972 - Oneri dell'Ufficio precedenti l'iscrizione a ruolo - Invito al versamento delle somme dovute entro trenta giorni - Mancata emissione e/o notificazione dell'invito - Conseguenze - Illegittimità dell'avviso - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636848-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE

In tema d'IVA, la potestà dell'Amministrazione finanziaria d'iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente, così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi, non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute di cui all'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 (invito cui l'ufficio risulta tenuto "ex lege" al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa - oggi sanzione amministrativa ex d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso che l'unica funzione del predetto avviso è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restando l'obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, "medio tempore" maturati).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)