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Sez. 5, Sentenza n. 3609 del 24/02/2016 (Rv. 639033 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Dichiarazione IVA a debito non seguita da atto di rettifica o correzione dell'Amministrazione finanziaria - Inadempimento del contribuente - Titolo per la riscossione dell'imposta liquidata sulla base della dichiarazione di fallimento - Titolo per l'ammissione al passivo - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639033-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

La dichiarazione IVA a debito presentata dal contribuente, non seguita dall'emanazione di un atto di rettifica dell'Amministrazione finanziaria o da correzione, esaurisce da sola la fattispecie dell'accertamento dell'obbligazione tributaria e, in caso d'inadempimento del contribuente, costituisce titolo per la riscossione dell'imposta liquidata sulla scorta dei dati desunti dalla dichiarazione stessa, sicché l'Amministrazione finanziaria può chiedere e ottenere l'ammissione al passivo fallimentare della somma dovuta a titolo d'IVA in base alla dichiarazione del soggetto poi fallito ove il curatore non contesti la pretesa tributaria, senza che possa opporsi l'inesistenza di un atto impositivo per la mancata iscrizione a ruolo del credito tributario. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto la legittimità della notifica della cartella di pagamento alla socia illimitatamente responsabile ex art. 2291 c.c., attesa l'avvenuta ammissione del credito erariale al passivo fallimentare e, dunque, senza necessità dell'iscrizione a ruolo, risolvendosi con l'insinuazione l'escussione del debitore principale).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 603 art. 17, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)