Sez. 2, Sentenza n. 3298 del 10/04/1996 (Rv. 496887 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE | Rapporti di collaborazione concretantisi in una prestazione di opera continuativa e coordinata - Crediti relativi - Rivalutazione automatica - Rapporto di opera professionale concernente un solo incarico - Crediti del professionista - Rivalutazione automatica - Esclusione - Disciplina ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE
La rivalutazione automatica è riconosciuta dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. ai crediti derivanti da rapporti di collaborazione che, pur dando luogo a fattispecie di lavoro autonomo, si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata che presenti analogie con il rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che il rapporto d'opera professionale che non abbia tali caratteristiche, come avviene di regola quando concerna un solo incarico, rimane estraneo alla previsione della norma predetta, sicché i crediti del professionista non sono soggetti a rivalutazione automatica e la rivalutazione può essere riconosciuta dal giudice solo ai sensi dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., ove sia dimostrato che il ritardo nel pagamento del corrispettivo abbia provocato un danno maggiore di quello che trova ristoro nella corresponsione degli interessi moratori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)